(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'8 aprile 2020) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Richiamati i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
costituenti il «pacchetto igiene», che  disciplinano  le  fasi  della
produzione, trasformazione e  distribuzione  degli  alimenti,  e,  in
particolare: 
    il regolamento  (CE)  28  gennaio  2002,  n.  178/2002  il  quale
stabilisce i principi ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare  da  applicare   all'interno   dell'area   comunitaria   e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
    il  regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  852/2004  il  quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di  igiene  dei
prodotti alimentari destinate  a  tutti  gli  operatori  del  settore
alimentare; 
    il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n.  853/2004  il  quale  detta
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale; 
  Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento  CE
n.  852/2004  e   del   regolamento   CE   n.   853/2004   approvate,
rispettivamente, con le deliberazioni della Giunta regionale  n.  815
del 13 maggio 2016 e n. 2564 del 19 novembre 2009; 
  Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia
generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari
e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute  con
riguardo  alla  sicurezza  degli  alimenti  lungo  tutta  la   catena
alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; 
  Visto l'art. 8, comma 40 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.
22 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale della Regione (legge finanziaria 2011)» il quale prevede  che
«Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita'
per la produzione, lavorazione, preparazione e  vendita  diretta,  in
ambito locale, da parte del produttore primario  al  consumatore,  di
piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che  stagionate,
nonche' di carni avicole e cunicole,  sia  fresche  che  trasformate,
ottenute  dall'allevamento  degli  animali  nella  propria   azienda,
denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di
tutela  e  igiene  alimentare  previsti   dalla   vigente   normativa
comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari»; 
  Preso atto che il successivo comma 41, prevede  che  «Nel  rispetto
degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla  vigente
normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari,
con  regolamento  regionale  possono  essere  definiti,  altresi',  i
criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e
vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi  di  altri
prodotti derivanti dalla produzione primaria»; 
  Visto il proprio decreto 1° settembre 2015 n. 0179/Pres. con cui e'
stato emanato il «Regolamento per la disciplina e  l'esercizio  delle
piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e  animale,
in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della  legge  regionale  29
dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011)»; 
  Visto il testo del «regolamento recante  modifiche  al  regolamento
per la disciplina e l'esercizio delle piccole  produzioni  locali  di
alimenti di origine vegetale e animale, in  attuazione  dell'art.  8,
commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.  22  (legge
finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente  della  Regione
1° settembre 2015 n. 0179/Pres.» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  272  del  28
febbraio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento  per
la disciplina  e  l'esercizio  delle  piccole  produzioni  locali  di
alimenti di origine vegetale e animale, in  attuazione  dell'art.  8,
commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.  22  (legge
finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente  della  Regione
1° settembre 2015 n. 0179/Pres.» nel testo allegato  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA